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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

26179
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Effetti della richiesta

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Effetti dell'annullamento senza rinvio

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Effetti sull'esecuzione dello Stato

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Effetti dell'inammissibilità o del rigetto

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Effetti della dichiarazione di nullità

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Effetti delle sentenze penali straniere

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Presupposti ed effetti del provvedimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Effetti della restituzione nel termine

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Annullamento della sentenza ai soli effetti civili

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Effetti dell'applicazione della pena su richiesta

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3. L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall'articolo 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti

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Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure

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Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale

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Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili

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Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane

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Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile

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Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

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2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.

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Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale

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4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

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4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

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1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo.

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Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

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2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

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1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell'articolo 278.

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3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.

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2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

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3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.

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3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.

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2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293.

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1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti

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espressamente gli effetti che ne conseguono.

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5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è

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2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in

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1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di

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4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti

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2. Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a

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consentita la utilizzazione agli effetti del giudizio, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.

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detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

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effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.

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notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della

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affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.

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4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle

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accettato gli effetti dell'atto; b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.

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partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.

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effetti del giudizio.

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personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.

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4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La

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nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti

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